Ai bandi pubblici per i servizi di trasporto sanitario in emergenza e per quelli di trasporto secondario non ci sarà più equiparazione fra le ONLUS e le Cooperative. La Corte di Giustizia toglie ogni dubbio. Solo chi non ha scopo di lucro e non crea utile ai propri membri può fare convenzioni in via prioritaria.

Il trasporto sanitario e il trasporto 118 d’emergenza può essere affidato in via prioritaria con convenzione solo ed esclusivamente alle associazioni di volontariato che non perseguono scopo di lucro. E’ questo il pronunciamento – dopo anni di dubbi e di contenziosi legali – che la Corte di Giustizia Europea ha messo nero su bianco ieri. Si tratta di una sentenza storica: fino a ieri infatti la dicitura “senza scopo di lucro” permetteva anche alle cooperative e a società con forme di partecipazione “spurie” di accedere alle proposte di convenzione. Oggi invece non sarà più così. La sentenza sugli affidamenti in convenzione dei trasporti sanitari (leggi)  fa chiarezza, e permette ad Anpas di esultare.

La soddisfazione del volontariato: “fatta chiarezza sull’importanza del senza scopo di lucro”

Fabrizio Pregliasco – Presidente Anpas – ha spiegato la grande soddisfazione del mondo del volontariato di fronte a questa controversia che per anni ha creato problematiche in diverse realtà. “Sul tema delle convenzioni dirette per i servizi di trasporto sanitario d’emergenza è stata fatta finalmente totale chiarezza. Come dice l’articolo 57 del codice del terzo settore, le convenzioni sono valide solo per le associazioni di volontariato e non per le cooperative di servizi, che non possono definirsi enti senza scopo di lucro. La specifica questione dei ristorni ai soci della cooperativa andava in antitesi proprio con il senza scopo di lucro”.

Perché le cooperative non potranno fare convenzioni dirette per le postazioni 118 o per i servizi sanitari?

A fare chiarezza sulla situazione che si verrà a creare dopo il recepimento di questa importante sentenza della Corte di Giustizia è l’avvocato Valerio Migliorini: “la nozione di organizzazioni o di associazioni “senza scopo di lucro” deve essere strettamente circoscritta alle organizzazioni e alle associazioni che presentano un carattere particolare. Parliamo solo di quelle che non perseguono alcun fine di lucro e che non possono procurare alcun utile, neppure indiretto, ai loro membri. Quelle realtà – organizzazioni, associazioni, cooperative – che hanno la possibilità di distribuire un utile ai propri soci non rientrano nell’ambito di applicazione dellla direttiva 2014/24.  Non si può quindi equiparare alle organizzazioni di volontariato le cooperative. La Corte di Giustizia specifica poi espressamente che “siccome i ristorni costituiscono uno strumento per attribuire un vantaggio ai soci di una cooperativa, l’esistenza di siffatta possibilità di distribuzione di «utili» dovrebbe ostare alla qualificazione di una cooperativa sociale come «senza scopo di lucro». Non c’è quindi alcun divieto a una normativa nazionale che prevede che servizi di trasporto sanitario di
urgenza ed emergenza possano essere attribuiti mediante convenzione, in via prioritaria, soltanto a organizzazioni di volontariato e non a cooperative sociali che possono distribuire ai soci
ristorni correlati alle loro attività”. Il fatto che la normativa italiana dichiari che la divisione dei ristorni non sia considerata divisione di utili è ininfluente. Su tutto infatti vale la nozione che la corte Europea fa dello “scopo di lucro”.

Una sentenza storica anche per Protezione Civile e Antincendio boschivo

Secondo l’interpretazione dell’avvocato Migliorini però questa pronuncia farà scuola anche in altri ambiti, dove esistono non solo rischi di peggioramento della salute del paziente, ma anche dell’ambiente e delle comunità. “La sentenza non vale solo per i servizi 118 di urgenza, ma anche per i trasporti secondari, e per tutti i servizi di difesa civile, protezione civile, prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni terze a entità dello Stato.