Il disegno di legge presentato dalla senatrice Cantù sul riordino del sistema di emergenza sanitaria preospedaliera è stato assegnato alla decima commissione permanente su affari sociali e sanità. L’esame è vicino, a come cambierebbe il volto del soccorritore con questo disegno di legge?

Il primo passo importante ottenuto dal Congresso di Emergenza Urgenza 2023 è stata l’apertura delle discussioni sul disegno di legge 224 per il riordino del sistema di emergenza sanitaria preospedaliera, e per la correlata integrazione con il sistema ospedaliero di emergenza urgenza (Segui l’iter del disegno di legge sul sito del Senato). Un grande titolo sotto cui ricade un obiettivo semplice: rendere il lavoro del soccorritore uniforme su tutto il territorio nazionale, garantendo in ogni zona la presenza adeguata di soccorritori, autisti-soccorritori, infermieri e medici.

La base da cui partire? il soccorritore

Non si può discutere del soccorso di emergenza sanitaria senza partire dalla figura che ha il maggior numero di operatori, ovvero i soccorritori di base e gli autisti-soccorritori. Ad oggi l’inquadramento legislativo del soccorritore (sia volontario o dipendente è una questione di contratto) è sempre lo stesso. Ma nel caso delle ambulanze una forte valenza sanitaria c’è e non si può dimenticare. Il volontario soccorritore che opera a favore del 118 si fa carico di un primo soccorso di base dal quale spesso può dipendere la sopravvivenza del paziente, soprattutto se si parla di patologie tempo dipendenti come l’arresto cardiaco. E’ vero che le conoscenze di primo soccorso devono essere nel bagaglio di tutti, ma non si può ignorare il fatto che il soccorritore effettua decine di ore di formazione, e che l’autista-soccorritore ne effettua centinaia.

La formazione corrisponde a un titolo?

Ad oggi c’è ancora scarsa chiarezza su quale debba essere il corretto titolo da conferire ad un soccorritore BLSD in Italia. Se all’estero esiste la figura del tecnico EMT, in Italia si è cercato di non imporre una qualifica per non scoraggiare i volontari affinché prestassero la propria opera nel sistema. I tempi sono cambiati, e il disegno di legge Cantù ne prende atto inserendo nel testo alcuni spunti che dovrebbero essere molto importanti, per capire il percorso da seguire affinché il 118 sia riformato. Prima di tutto si parla di requisiti formativi e professionali.

Soccorritore e autista-soccorritore, divisi ma uniti: perché?

Le figure di soccorritore e autista soccorritore verrebbero normate da questo disegno di legge. Il soccorritore diventa colui che – in possesso dell’attestato di qualifica conseguito a seguito di uno specifico percorso di formazione – svolge attività di soccorso sanitario di base, di assistenza durante il trasporto e di collaborazione con l’equipe di soccorso nelle diverse fasi dell’intervento di sistema di emergenza sanitaria, in funzione di ciò che è previsto dai percorsi formativi. Non viene istituita una figura professionale, segno che il legislatore non vuole imporre costi di formazione, aprendo sia a volontari che a dipendenti.

Le differenze dell’autista-soccorritore: sottili ma solide

Il ruolo dell’autista-soccorritore invece – che ha in capo la sicurezza di un equipaggio e di un paziente quando si viaggia verso il target e in rientro al Pronto Soccorso – è definito come “l’operatore che, previo conseguimento di attestato di qualifica di soccorritore, è abilitato alla guida dei mezzi di soccorso. Svolge attività di conduzione dei mezzi di soccorso di base e avanzati, nonché quelle di attuazione di manovre di soccorso di base e di collaborazione nelle diverse fasi di intervento”. Entrambe le figure sono considerate di interesse sanitario

Operatori di interesse sanitario: cosa vuol dire?

La figura dell’operatore di interesse sanitario è una qualifica definita dal Ministero della Salute in discussione alla Conferenza Stato-Regioni. Non si tratta delle professioni di interesse sanitario: queste sono già chiarite dal Ministero della Salute (che parla di ostrici, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche). Si tratta di una formula per inquadrare meglio il profilo degli OSS, ma nel nuovo DDL si “apre” per accogliere tutti gli operatori che “aiutano” il sistema sanitario a funzionare meglio. Quindi, oltre ai soccorritori e agli autisti-soccorritori, questa definizione si applicherà anche ai tecnici di centrale operativa che non sono infermieri.

Il tecnico di centrale di soccorso: opportunità di sviluppo professionale?

Il DDL 224 andrebbe anche ad istituire su tutto il territorio nazionale la figura del tecnico di centrale di soccorso per il 118, il NUE112 e il NEA116117. Si tratterebbe di una figura in possesso della qualifica grazie ad un percorso graduale. Questa figura laica si affiancherebbe a quella infermieristica del 118, senza sostituirla. In molte Regioni si fa già questa formazione al volontariato, che diventa in prima battuta anche operatore sanitario. Basterebbero 96 ore per entrare nel NUE112. Ulteriori 100 ore per operare nel NEA116117. E infine con altre 300 ore, di cui 100 di teoria e 200 di pratica, si potrebbe passare anche in Centrale 118. E la formazione sarebbe intercambiabile: per esempio, per l’autista-soccorritore. Secondo il disegno di legge infatti la valorizzazione del percorso formativo permetterebbe di ottenere anche questa qualifica.

Il volontariato rimane la via preferenziale per fare 118

Gli enti del terzo settore potrebbero trovarsi in una situazione difficile, di fronte a questo DDL. In realtà l’articolo 9 offre alle associazioni una mano tesa per mantenere prioritario il loro ruolo rispetto alle società private, alcune delle quali nell’ultimo periodo sono finite nell’occhio del ciclone mediatico per il modo in cui hanno offerto servizi scadenti rispetto a quanto concordato con la pubblica amministrazione. “Le attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere affidate in via prioritaria e in convenzione alle organizzazioni di volontariato, che abbiano un parco automezzi con attrezzature all’avanguardia rispetto agli indicatori di legge”.

Centralizzare la formazione del soccorritore

Un altro grande passaggio di questo DDL è il tentativo di centralizzare a livello regionale la formazione dei sanitari del sistema preospedaliero. L’attestato di soccorritore verrebbe infatti rilasciato dalle Regioni attraverso servizi univoci, che non vedrebbero quindi più nessuna differenza fra soccorritore di Croce Rossa, ANPAS, Misericordia o di altre realtà. L’albo – finalmente – sarebbe operativo a livello nazionale permettendo a qualsiasi soccorritore di operare in qualsiasi realtà, senza difformità formative o cavilli che ne impediscano il passaggio da un’associazione all’altra.