Rescue Press era a Roma, alla presentazione del nuovo progetto di legge per trasformare il 118 in sistema preospedaliero di emergenza.  Cosa c’è, cosa non c’è, e cosa potrebbe cambiare per il miglioramento del 118 italiano.

Vedere allo stesso tavolo medici, infermieri, soccorritori e deputati che condividono una visione del sistema 118 è strano. Dopo anni di posizionamenti, di distinguo e di minuzie sulle parole, finalmente siamo vicini ad un passaggio epocale: una proposta di legge confezionata ascoltando chi il 118 lo vive tutti i giorni, che potrebbe diventare nell’arco di pochi mesi un testo definitivo per cambiare il modo in cui l’emergenza pre-ospedaliera viene erogata su tutto il territorio nazionale. L’Onorevole Ciocchetti (FdI) insieme ai co-firmatari della proposta di legge 1455 è vicino ad un traguardo che in molti hanno cercato di raggiungere. Gli ostacoli sul percorso di questa proposta non sono pochi, ma si parte con un preambolo che raramente viene letto nelle presentazioni di nuovi dettami.

Una legge con (quasi) tutte le società scientifiche del settore

L’iniziativa 1455 è infatti lanciata spiegando fin da subito che è stata scritta in modo condiviso con diverse realtà, in rappresentanza di tutti i soggetti che operano l’emergenza in Italia. AAROI-EMAC per gli anestesisti-rianimatori. AcEMC per la realtà dei Pronto Soccorso e dei medici di Emergenza-Urgenza. ANPAS, Croce Rossa Italiana e Misericordie d’Italia per il mondo del volontariato. CoSMEU per i futuri medici di Emergenza Urgenza. SISMAX per il mondo dei sistemi integrati di maxi-emergenza e per le centrali di coordinamento. ANIARTI per gli infermieri di area critica che spesso lavorano anche in PS e in 118. CIVES per gli infermieri nelle emergenze sanitarie. GFT per il mondo della gestione di triage in PS e in Centrale Operativa. SIIET per la rappresentanza degli infermieri di emergenza. SIMEUP per medici e infermieri che lavorano sulle emergenze pediatriche e infine la IRC, l’Italian Resuscitation Council, di cui fanno parte migliaia fra medici, infermieri e soccorritori nell’ambito della formazione salvavita sull’arresto cardiaco. Certo, mancano alcune società scientifiche, che però hanno sempre di fronte porte aperte da parte della politica e degli altri portatori di interesse che si sono uniti in questo percorso. Dal momento in cui è stata firmata la Carta di Riva ad oggi, chi si è mosso per riformare il 118 a favore di pazienti e soccorritori è sempre rimasto con le braccia aperte per accogliere tutti, seguendo ovvie valutazioni scientifiche condivise da tutto il mondo sanitario extra-ospedaliero.

Un obiettivo unico: un 118 che sia uguale in tutta Italia per il paziente che riceve cure

Nella proposta di legge Ciocchetti è presente una strada a doppio binario, per procedere sempre nella stessa direzione. Se la sostenibilità dal punto di vista finanziario e professionale è importante, lo è ancora di più l’uniformità su tutto il territorio nazionale. Non sarà più possibile vedere in ambulanza soccorritori formati con 16 ore di corso. Che si tratti di volontari, tecnici, infermieri o medici, i percorsi di formazione dovranno essere codificati, intercambiabili e riconosciuti senza remore da parte di tutti. Quello che accade oggi non deve più esistere: che fra una provincia e l’altra ci sia diversità di personale, mezzi e logiche di soccorso non deve rimanere una “peculiarità”. Deve essere considerato un problema che inficia la qualità di cura del paziente.

Un grande aiuto dalla tecnologia per ridurre il sovraccarico di destinazione verso il PS

La riforma punta a cambiare la struttura del 118, migliorando la ripartizione delle funzioni fra sistema preospedaliero e sistema ospedaliero. Sotto questo aspetto il NUE112 aiuterà molto la gestione delle chiamate, efficentando i soccorsi. Ma non solo: al suo fianco il 116117 ridurrà l’impatto delle non-urgenze sulle ambulanze, e l’aumento di presidi territoriali di urgenza permetterà di spostare alcuni codici minori verso soccorsi di prossimità più adeguati ai casi che si presenteranno. Il tutto sempre sotto il controllo e la valutazione di triage effettuata da personale a bordo dei mezzi di emergenza, siano essi infermieri, medici o medici di centrale operativa.

L’evoluzione delle professioni e del volontariato per un 118 più efficace

Inoltre, la riforma punta ad stabilire una certa organizzazione specifica, migliorando la presenza di mezzi di base, mezzi infermieristici e mezzi medicalizzati. Se – oggi – siamo di fronte ad un sistema 118 informatizzato e in alcune Regioni pronto per attivare e seguire passo passo l’intervento del bystander, guidandolo nelle manovre RCP e nell’uso del defibrillatore, lo dobbiamo solo alla volontà del mondo del soccorso. Nulla è stato fatto a livello operativo e pratico perché i modelli più avanzati in Europa fossero inseriti a regime nel nostro Paese. Solo alcune realtà – come Lombardia, Veneto, Lazio e Romagna – hanno scelto di seguire strade di questo tipo. Ma – anche qui – senza uniformità.

Da 118 a pre-ospedaliero. Perché passare a questa logica?

Il mondo del soccorso deve quindi iniziare a evolversi, a capire che non sarà più un numero a fare da riferimento, ma una funziona. Il Servizio Preospedaliero di Emergenza Sanitaria sarà il sistema 118 del futuro. E in un sistema vero, l’uniformità dei suoi componenti è vitale. Non è un caso che tutte le società scientifiche e i sindacati di comparto si trovano daccordo per organizzare e salvaguardare il lavoro dei professionisti e dei volontari coinvolti. Ma chi comanderà tutto il modello organizzativo? La cabina di Regia dovrebbe essere in capo al Ministero della Salute, per favorire l’integrazione fra il sistema ospedaliero di emergenza-urgenza e quello pre-ospedaliero. Una unione di questi due aspetti dovrebbe portare ad una migliore gestione delle risorse nazionali.

Adesso cosa succederà?

I prossimi passi sono legati al passaggio nella Commissione sanità e Welfare della Camera, dalla quale dovrebbe uscire una proposta di legge modificata e migliorata. Se non – direttamente – una proposta di legge in comunione con la già interessante proposta effettuata poche settimane fa dall’onorevole Cantù. Se il percorso sarà immune da inciampi, entro un paio d’anni potrebbe essere realtà, in Italia, un 118 che:

  • Supera la disomogeneità operativa attuale di un 118 provinciale o, quando va bene, regionale;
  • Integra, assorbe e condivide le linee di sviluppo del 112, che diventa quindi emanazione primaria del sistema più veloce, quello sanitario;
  • Sviluppa il 116117 per ridurre il carico di pazienti oggi gestiti dal Pronto Soccorso, che è profondamente in crisi;
  • Promuove una gestione dell’elisoccorso interregionale;
  • Valorizzare tutte le figure professionali del sistema di emergenza preospedaliera;
  • Istituire la figura del soccorritore e del soccorritore autista dell’emergenza sanitaria, oltre alla figura del tecnico di centrale di soccorso;
  • Creare l’agenzia nazionale del NUE112;
  • Definire i rapporti sussidiari fra volontariato, sistema preospedaliero di emergenza e amministrazioni, ai sensi del DL117/2007;
Ecco il testo della proposta di legge complessiva
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione di sistema nazionale di emergenza-urgenza sanitaria)

  1. Il sistema nazionale di emergenza-urgenza sanitaria, di seguito denominato «sistema nazionale», è l’insieme delle macrostrutture deputate a garantire al cittadino il soccorso e la cura in regime di emergenza-urgenza sanitaria. Il sistema nazionale è costituito da:

a) il Centro nazionale di emergenza-urgenza sanitaria, istituito ai sensi dell’articolo 2, presso il Ministero della salute, con funzioni di direzione e di omogeneizzazione dei sistemi di risposta alle domande di salute del cittadino in regime di emergenza-urgenza;

b) le strutture del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, con funzioni di erogazione del soccorso in regime di emergenza sanitaria, reale o presunta, in ambito territoriale;

c) le strutture del sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, con funzioni di erogazione del soccorso e di cura in regime di emergenza-urgenza ai cittadini che vi si rivolgano.

2. Fanno parte del sistema nazionale i soggetti erogatori di servizi sanitari pubblici e privati, accreditati e a contratto, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, sedi di strutture di pronto soccorso, nonché le reti associative nazionali di volontariato, previste dall’articolo 41, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, considerate maggiormente rappresentative delle organizzazioni di volontariato affidatarie di servizi di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, a norma dell’articolo 57 del medesimo codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017Fanno, altresì, parte del sistema nazionale le varie articolazioni organizzative impegnate nell’implementazione di sistemi di telemedicina finalizzata alla riduzione degli accessi impropri ai pronto soccorso.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire un’apposita struttura per l’innovazione e la valorizzazione del personale del sistema nazionale, competente a valutare costantemente le innovazioni sotto il profilo prestazionale ed economico.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli atti di programmazione sanitaria, definiscono gli assetti organizzativi e gestionali del sistema nazionale, su base regionale, interprovinciale o di provincia autonoma, secondo princìpi di appropriatezza, uniformità e qualità delle prestazioni, dispongono l’integrazione tra il sistema preospedaliero e il sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria per garantire la condivisione delle competenze specialistiche e dei percorsi di cura, la gestione unitaria delle risorse in caso di grave emergenza e la creazione o il consolidamento di servizi di elisoccorso integrati con il soccorso terrestre nonché assicurano l’erogazione dell’attività ospedaliere di emergenza-urgenza avvalendosi delle strutture pubbliche e private accreditate e a contratto.


Art. 2.
(Istituzione del Centro nazionale di emergenza-urgenza sanitaria)

  1. È istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale di emergenza-urgenza sanitaria, di seguito denominato «Centro nazionale», con funzioni di indirizzo e coordinamento a garanzia della uniformità dei sistemi di risposta alle domande di salute del cittadino in regime di emergenza-urgenza, della verifica dell’adesione alla riforma e dello sviluppo del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria.
2. Al Centro nazionale partecipano di diritto i rappresentanti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della sub area emergenza urgenza della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS); all’AGENAS sono attribuite funzioni di monitoraggio e di analisi dei dati della performance.
3. Il Centro nazionale si può avvalere della collaborazione delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco previsto dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, nonché delle organizzazioni appartenenti alle reti nazionali previste dall’articolo 41, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, considerate maggiormente rappresentative delle organizzazioni di volontariato.
4. Il sistema di valutazione di cui al comma 2 è organizzato nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) efficacia nella tutela della salute e garanzia dei livelli essenziali di assistenza del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria;

b) efficienza nell’impiego delle risorse economico-finanziarie;

c) tutela dei diritti garantendo l’umanizzazione delle cure e la soddisfazione degli utenti nonché la partecipazione dei cittadini;

d) equità, in termini di contrasto delle diseguaglianze relative all’erogazione dei servizi di emergenza-urgenza.

5. Le aziende sanitarie locali attivano una procedura di monitoraggio e di controllo sulla base degli indicatori individuati dal Centro nazionale e dall’AGENAS, attraverso i direttori generali delle medesime aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le cui risultanze sono trasmesse alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e al medesimo Centro nazionale al fine della verifica dei risultati conseguiti, secondo il sistema di monitoraggio dei soggetti erogatori ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, provvedendo altresì ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sui costi e sulla modalità di finanziamento delle medesime prestazioni nonché sulle modalità di accesso ai servizi.
6. Il Centro nazionale, in collaborazione con l’AGENAS, valuta l’adempimento degli obblighi di informazione per gli erogatori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), anche ai sensi e per gli effetti del comma 4-bis dell’articolo 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992. Ai fini dell’applicazione del primo periodo, l’inesatto o incompleto debito informativo equivale a mancato adempimento.
7. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le attività di armonizzazione e le modalità di funzionamento del Centro nazionale, che ha il compito di direzione del sistema nazionale, garantendo lo sviluppo di un sistema omogeneo in tutto il territorio nazionale, e la valutazione del servizio sanitario erogato, secondo indicatori oggettivi e misurabili anche con l’impiego diffuso di tecniche di intelligenza artificiale.
8. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo, e, in particolare, per l’organizzazione e le attività del Centro nazionale, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.


Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

  1. Al fine di promuovere l’efficienza e la qualità delle prestazioni, nonché la tutela dei livelli essenziali di assistenza di emergenza-urgenza sanitaria preospedaliera e ospedaliera nonché di assicurare omogeneità nello sviluppo del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, come definito ai sensi della presente legge, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli atti di programmazione sanitaria, definiscono gli assetti organizzativi e gestionali dell’emergenza-urgenza sanitaria preospedaliera e ospedaliera su base regionale, interprovinciale o di provincia autonoma secondo princìpi di appropriatezza, uniformità e qualità delle prestazioni, dispongono l’integrazione del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria con il sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria per garantire la condivisione delle competenze specialistiche e dei protocolli di cura, la gestione unitaria delle risorse in caso di emergenza e la creazione o il consolidamento di servizi di elisoccorso integrati con il soccorso territoriale, nonché assicurano l’erogazione dell’attività di emergenza-urgenza ospedaliera avvalendosi delle strutture pubbliche e private accreditate e a contratto»;

b) all’articolo 8-sexies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4bis. I criteri per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e delle funzioni assistenziali dell’emergenza-urgenza preospedaliera e ospedaliera, nonché delle prestazioni e dei servizi di telemedicina, di supporto specialistico, clinico e diagnostico (second opinion supporting), anche di carattere formativo, integrati con la medicina territoriale, sono determinati ai sensi del comma 2, lettera e), secondo il principio del giusto corrispettivo sulla base dell’analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi».


Art. 4.
(Organizzazione del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria)

  1. Il sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria è il servizio che, in risposta alle richieste classificate come emergenze reali o presunte che avvengono in ambito preospedaliero, garantisce ai cittadini il soccorso sanitario, coordina la risposta e l’eventuale ospedalizzazione al fine di garantire a ogni cittadino la prestazione più appropriata nonché l’accesso e la cura presso la sede più adeguata. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli atti di programmazione sanitaria, definiscono gli assetti organizzativi e gestionali del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria su base regionale, interprovinciale o di provincia autonoma nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) appropriatezza, uniformità e qualità delle prestazioni erogate nell’intero territorio di competenza, superando le forme atipiche di reclutamento del personale e le distorsioni derivanti da forme di esternalizzazione delle attività assistenziali di pronto soccorso;

b) integrazione con il sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria per garantire la condivisione delle competenze specialistiche e dei protocolli di cura; i dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione (DEA) garantiscono il raccordo funzionale con il sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria;

c) gestione unitaria delle risorse in caso di emergenze nel territorio regionale e nazionale, in sinergia con gli altri sistemi regionali e con le istituzioni preposte, anche attraverso strumenti di cooperazione e di collaborazione con le reti associative nazionali di volontariato maggiormente rappresentative, di cui all’articolo 1, comma 2;

   d) istituzione e consolidamento dei servizi di elisoccorso regionali e interregionali che, interagendo con il soccorso terrestre, garantiscano l’omogeneità del servizio nazionale;

e) coordinamento dell’organizzazione del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria sulla base delle esigenze complessive del territorio in relazione alla rete ospedaliera di riferimento;

f) coordinamento nella gestione dei setting di emergenza-urgenza preospedaliera e ospedaliera nell’ambito di eventi di grandi emergenze e maxiemergenze, allo scopo di prevedere un’idonea programmazione delle azioni da intraprendere nel corso di emergenze straordinarie.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere gli assetti organizzativi e gestionali dell’emergenza-urgenza preospedaliera su base interregionale nel rispetto dei princìpi di cui al comma 1.
3. Il sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria eroga le prestazioni di soccorso mediante una rete di mezzi ed équipe, coordinati da sale operative di emergenza sanitaria, integrate a livello regionale che garantiscono prestazioni caratterizzate da:

a) organizzazione del soccorso per livello di complessità dell’intervento, attraverso l’invio dei mezzi di soccorso più appropriati, secondo specifiche procedure standardizzate almeno a livello regionale;

b) appropriatezza clinica e assistenziale, uniformità e qualità delle prestazioni erogate;

c) tempestività dell’intervento di soccorso in relazione al livello di criticità;

d) efficacia ed efficienza organizzativa nel rispetto dell’appropriatezza dell’impiego delle risorse;

e) monitoraggio delle attività effettuate e controllo della qualità degli interventi di soccorso.

4. Il sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria è organizzato per ambiti territoriali, sulla base di standard minimi normativi nazionali di riferimento, nonché degli indirizzi e della programmazione regionale e di provincia autonoma. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria si avvale di una direzione organizzativa, delle sale operative di emergenza-urgenza sanitaria nonché delle strutture di coordinamento territoriale e della rete dei mezzi di soccorso, e delle relative équipe, situati in postazioni distribuite nell’intero territorio di competenza.
5. La direzione organizzativa opera a livello regionale o di provincia autonoma, con funzione di centro di responsabilità e di direzione del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, le cui attività sono organizzate, realizzate e monitorate con modalità basate sui requisiti della norma ISO 9001.
6. Le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria possono essere realizzate a livello interregionale, regionale o almeno interprovinciale, al fine di ottenere la massima omogeneità e integrazione dei vari sistemi regionali nonché per garantire un livello minimo di integrazione ed efficienza operativa. Le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria devono garantire la continuità del servizio, anche in caso di eccessivo afflusso e conseguente trasferimento di chiamate ad altre sale operative di emergenza-urgenza sanitaria e di sostituzione nel caso di interruzione del servizio, permettendo la continuità del servizio anche a favore delle regioni o delle province autonome presso le quali è presente una sola sala operativa, previo perfezionamento di idonei accordi con le altre regioni o province autonome.
7. Le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria operano con personale medico e infermieristico e, laddove previsto dall’organizzazione, con personale tecnico, attraverso un processo strettamente integrato in ogni sua componente e dedicato:

a) alla ricezione e alla classificazione delle richieste di soccorso;

b) all’attivazione di mezzi ed équipe in base alla priorità e alla complessità dell’evento;

   c) all’erogazione delle istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, finalizzate al sostegno delle funzioni vitali;

d) all’attività di coordinamento degli interventi di soccorso;

e) all’identificazione della struttura ospedaliera di destinazione del paziente.

8. Le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria utilizzano, di norma, documenti e procedure concernenti gli aspetti organizzativi, tecnico-operativi e clinico-assistenziali, al fine di offrire al cittadino un soccorso tempestivo ed efficace, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di telemedicina. Le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria garantiscono altresì:

a) il coordinamento dei trasferimenti secondari dei pazienti acuti tra le strutture ospedaliere afferenti alle reti di patologia tempo dipendenti;

b) la risposta adeguata alle situazioni di emergenza sanitaria ordinaria e di maxi-emergenza;

c) la disponibilità della tecnologia informatica e di comunicazione necessaria per l’espletamento delle funzioni a esse attribuite;

d) il mantenimento del contatto con i sistemi ospedalieri di emergenza-urgenza sanitaria al fine di poter scambiare un insieme minimo di dati e informazioni e di comunicare tempestivamente l’arrivo di pazienti con patologie che richiedono l’attivazione di specifiche risorse ospedaliere. Le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria sono pienamente integrate con i DEA di riferimento;

e) l’interazione e il coordinamento con gli altri enti coinvolti nell’attività di soccorso anche attraverso lo sviluppo di idonea tecnologia di comunicazione.

9. Le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria possono essere integrate con le centrali uniche di risposta NUE 112, nelle more delle scelte operate dall’amministrazione regionale di riferimento, al fine di consentire l’ottimizzazione degli spazi e delle risorse logistiche, informatiche e umane. In tale organizzazione la gestione del soccorso sanitario degli eventi deve comunque essere mantenuta in capo ad aree dedicate, sotto la responsabilità e la supervisione di personale sanitario.
10. Nel caso di bacini di utenza inferiori a 600.000 abitanti, le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria possono operare anche a livello interregionale e sono integrate tra loro.
11. La rete dei mezzi e delle équipe di soccorso è stabilita dalla programmazione regionale sulla base dell’orografia, della densità abitativa, della rete viaria e di altre variabili ritenute rilevanti, nonché delle caratteristiche della rete ospedaliera di riferimento, con particolare attenzione all’offerta delle unità operative specialistiche per la cura delle patologie tempo dipendenti.
12. L’organizzazione del soccorso sanitario territoriale:

a) è garantita da una struttura di coordinamento delle attività con competenza su un territorio non inferiore a quello provinciale;

b) risponde alla direzione organizzativa di cui al comma 4;

c) si avvale delle risorse umane sanitarie, tecniche e amministrative necessarie per l’erogazione del servizio mediante l’integrazione con i DEA ospedalieri e si rapporta con la rete ospedaliera per la condivisione dei percorsi clinici di presa in carico dei pazienti.

13. La rete dei mezzi e delle équipe di soccorso è costituita da personale, mezzi di soccorso e di trasporto, presìdi e attrezzature sanitarie situati strategicamente nel territorio e opera in modo integrato con il servizio regionale di elisoccorso che, in base ai dati di attività e alle aree di riferimento, agisce anche in ambiti interregionali.
14. Il numero e la tipologia dei mezzi di soccorso sono definiti tenendo conto di un livello adeguato di risposta da erogare, con particolare riferimento agli specifici indicatori per l’emergenza-urgenza di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, e al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009.
15. Il sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria è dotato di tecnologie radio, telefoniche e informatiche idonee ad assicurare l’interoperatività e il collegamento fra le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria, la rete dei mezzi di soccorso e i sistemi informativi ospedalieri per la gestione comune delle informazioni, dei dati sanitari e dei flussi informativi finalizzati alle valutazioni di sistema in capo al Ministero della salute.
16. Il sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria promuove la conoscenza delle tecniche di primo soccorso nella popolazione e l’utilizzo consapevole delle risorse dell’emergenza sanitaria da parte dei cittadini.


Art. 5.
(Personale del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria)

  1. Nel sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria opera personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico e tecnico in possesso dei requisiti definiti ai sensi del presente articolo. È prevista l’individuazione di dirigenti afferenti alle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche, nell’ambito della direzione delle strutture centrali, regionali, sovraprovinciali o di macroarea ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, con funzione di governo del personale del comparto.
2. Il personale di cui al comma 1:

a) opera in équipe multiprofessionali secondo linee guida internazionali e nazionali, nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali;

b) garantisce la corretta attività di soccorso sanitario;

   c) partecipa ai percorsi d’integrazione con i DEA, anche al fine di consentire il mantenimento delle competenze professionali specifiche indispensabili per il soccorso sanitario;

d) partecipa ai percorsi di formazione e aggiornamento, per l’ingresso e la permanenza del personale stesso nel sistema nazionale;

e) supporta la formazione e la certificazione del personale soccorritore EMS e del personale appartenente al ruolo tecnico, in sinergia con le reti associative nazionali di volontariato, previste dall’articolo 41, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, considerate maggiormente rappresentative delle organizzazioni di volontariato affidatarie di servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, a norma dell’articolo 57 dello stesso codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

f) supporta la formazione dei cittadini alle manovre di primo soccorso e all’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni e, in generale, lo sviluppo della cultura del soccorso nella cittadinanza.

3. Il personale medico e infermieristico impiegato nel sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria opera nella direzione organizzativa, nelle sale operative di emergenza-urgenza sanitaria, nelle strutture di coordinamento e nella rete dei mezzi di soccorso territoriale, assicurando una risposta adeguata ai bisogni di salute del cittadino, in integrazione e collaborazione con le altre figure professionali e il personale delle reti associative nazionali di volontariato maggiormente rappresentative di cui all’articolo 1, comma 2.
4. Il personale medico di cui al presente articolo è individuato tra le seguenti professionalità:

a) personale medico in possesso della specializzazione in medicina di emergenza-urgenza, di seguito denominata «MEU», o di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, di seguito denominata «ARTID»;

b) personale medico non in possesso della specializzazione in MEU o in ARTID ma assegnato stabilmente ed esclusivamente, da oltre cinque anni continuativi, alle unità operative di pronto soccorso dei DEA;

c) personale medico con comprovata e specifica formazione regionale, ivi compresi i medici specializzandi in MEU e in ARTID iscritti agli ultimi anni di specializzazione, e comunque dopo un’appropriata e specifica formazione in ambito preospedaliero;

d) qualora non sia possibile dotarsi del personale di cui alle lettere a)b) e c) e nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, personale medico in possesso di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale prevista dal vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Il personale medico con anzianità di servizio superiore a cinque anni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, opera nel sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e intenda continuare a operare in tale sistema, può partecipare ai concorsi per l’accesso al ruolo della dirigenza dell’area sanità medica del SSN o nelle strutture di pronto soccorso con l’obbligo di permanenza minima di cinque anni ovvero fino al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza. Il periodo di attività svolto in qualità di medico in rapporto convenzionale concorre a maturare l’anzianità prevista ai fini delle procedure di selezione del personale di cui al presente comma.
5. Al personale medico di cui al comma 4 è riservato, a domanda e previa selezione, l’accesso in sovrannumero ai percorsi di formazione specialistica in MEU o in ARTID, nonché ai corsi equipollenti. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede, secondo la normativa vigente, all’adeguamento, ove necessario, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità e dell’accordo collettivo nazionale relativo alla disciplina dei rapporti convenzionali con i medici di emergenza territoriale, prevedendo, nel limite dei livelli remunerativi fissati dal medesimo accordo, i criteri di transizione progressiva al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità dei medici in convenzione a tempo indeterminato, nonché i termini temporali e le modalità di permanenza in forma residuale nel rapporto convenzionale.
6. Al personale medico che opera presso le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria spetta la responsabilità clinica della gestione del soccorso, compresi, in particolare:

a) il supporto clinico ai mezzi di soccorso;

b) l’interfaccia con i mezzi di soccorso avanzati a leadership infermieristica per lo svolgimento delle attività non previste negli algoritmi in dotazione nonché quelle per cui è previsto il confronto con il medico di centrale per l’applicazione degli algoritmi clinico-assistenziali;

c) nell’ambito di situazioni complesse, l’analisi e l’interpretazione clinica delle informazioni, dei dati e delle immagini trasmessi dai mezzi di soccorso, la relazione con gli enti eventualmente coinvolti nell’intervento di soccorso, nonché la valutazione di interruzioni di manovre rianimatorie, la non ospedalizzazione di pazienti minori o fragili e nelle maxi-emergenze.

7. Il personale medico che opera sui mezzi di soccorso avanzati a leadership medica è responsabile della gestione clinica del soccorso anche in base a procedure definite dalla direzione organizzativa sulla base delle linee guida e delle evidenze scientifiche disponibili.
8. Il personale infermieristico di cui al comma 3 è in possesso di formazione specifica per l’attività di emergenza-urgenza acquisita mediante percorsi universitari post-base o un percorso formativo regionale certificato, nelle more dell’attivazione dei percorsi di laurea magistrale ad indirizzo clinico specifico in emergenza-urgenza. Tale personale accede al sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, previa maturazione di un’esperienza professionale, di norma, non inferiore a due anni e sei mesi, ivi compresi i mesi di inserimento obbligatorio nei reparti nell’area dell’emergenza-urgenza ospedaliera o nelle strutture di pronto soccorso e area critica.
9. Il personale infermieristico che opera nelle sale operative di emergenza-urgenza sanitaria ha la conoscenza dello specifico sistema di soccorso in cui opera e della rete ospedaliera di riferimento e ha maturato una esperienza lavorativa sui mezzi di soccorso. Allo stesso personale è affidata la gestione sanitaria dell’evento, secondo algoritmi redatti dai responsabili clinici di struttura, nonché sulla base delle linee guida e delle evidenze scientifiche più recenti emanate dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco di cui al decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, mediante:

a) il supporto agli operatori tecnici deputati alla ricezione delle chiamate e la rivalutazione delle chiamate che meritano un approfondimento;

b) il coordinamento delle attività degli equipaggi dei mezzi di soccorso;

c) l’assegnazione del codice di gravità alla persona soccorsa sulla base delle informazioni e dei riscontri oggettivi e strumentali da parte delle équipe non sanitarie presenti nel luogo del soccorso;

d) l’individuazione della destinazione ospedaliera più appropriata per il paziente, definita all’interno dei percorsi delle reti di patologia.

10. Il personale infermieristico che opera sui mezzi di soccorso avanzati a leadership infermieristica è responsabile della gestione sanitaria del soccorso e svolge le funzioni di soccorso sanitario avvalendosi di algoritmi clinico-assistenziali redatti sulla base delle linee guida e delle evidenze scientifiche disponibili, definite dalla direzione organizzativa. Gli algoritmi clinico-assistenziali prevedono le attività effettuabili dagli infermieri in autonomia finalizzate:

a) alla gestione dei percorsi delle patologie tempo dipendenti;

b) al trattamento del dolore;

c) al trattamento delle situazioni a rischio di vita e alla stabilizzazione delle condizioni cliniche dei pazienti assistiti;

d) a ogni ulteriore ambito clinico previsto dalla direzione organizzativa regionale o della provincia autonoma e sostenuto da specifici percorsi formativi.

11. Ove necessario o previsto dagli algoritmi clinico assistenziali, il personale infermieristico di cui al comma 10 si avvale dell’interfaccia con il personale medico della sala operativa di emergenza-urgenza sanitaria, al fine di erogare trattamenti non previsti dagli algoritmi clinico-assistenziali, nonché nelle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 10, sempre nel rispetto dei princìpi di efficacia, sicurezza e tempestività dei trattamenti.
12. Il personale tecnico delle sale operative di emergenza-urgenza sanitaria, ove previsto dalla direzione organizzativa regionale o della provincia autonoma, è chiamato a svolgere funzioni operative strettamente connesse con il modello organizzativo della struttura, quali in particolare:

a) la risposta telefonica all’utente mediante l’impiego di sistemi codificati per eseguire l’intervista del chiamante;

b) l’assegnazione del codice di priorità come previsto dai sistemi di codifica impostati per l’intervista e l’invio dei primi mezzi di soccorso nel rispetto della documentazione prescrittiva;

c) l’allerta degli enti non sanitari;

d) il monitoraggio delle fasi del soccorso;

e) il supporto logistico agli equipaggi;

   f) il supporto agli astanti mediante istruzioni nell’attesa dei mezzi di soccorso, in collaborazione e con la supervisione del personale infermieristico;

g) l’intervento sui mezzi di soccorso della rete territoriale, qualora in possesso della qualifica di soccorritore EMS o di soccorritore autista EMS, di cui all’articolo 7.

13. Il sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74, si avvale della collaborazione del personale tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico per l’espletamento delle attività di soccorso in ambienti previsti dalla medesima legge n. 74 del 2001 e per le funzioni per le quali sono richieste specifiche competenze tecnico-operative.
14. Il personale in possesso della qualifica di soccorritore EMS, previa acquisizione di una formazione specifica, svolge il proprio servizio nei mezzi di soccorso di base e può prestare la propria opera nei mezzi a leadership sanitaria.
15. Il personale in possesso della qualifica di soccorritore autista EMS, in collaborazione con le diverse équipe di soccorso, partecipa all’attuazione delle manovre di soccorso nelle diverse fasi dell’intervento.
16. Ai fini della selezione del personale medico, infermieristico e tecnico di cui al presente articolo si tiene conto del possesso di competenze in tecnologia dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi e percorsi clinici e telemedicina. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare al personale in possesso delle competenze di cui al presente comma un inquadramento giuridico ed economico differenziato, anche in attuazione del sistema degli incarichi professionali previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.


Art. 6.
(Integrazione tra le centrali uniche di risposta, il sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria e la rete ospedaliera)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’integrazione operativa tra il servizio NUE 112 e le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria costituisce livello essenziale di assistenza.
2. Al fine di garantire l’uniformità a livello nazionale del servizio NUE 112, è istituita l’Agenzia nazionale 112, quale struttura di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse nazionale al servizio delle amministrazioni pubbliche, regionali e locali titolari delle funzioni del servizio NUE 112, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) supporto all’operatività di tutte le centrali uniche di risposta del servizio NUE 112, attive e in fase di avvio, garantendone l’integrazione e l’omogeneità a livello nazionale dei sistemi operativi e l’uniformità delle azioni istituzionali, regolamentari e di comunicazione connesse all’esercizio del modello di centrale unica di risposta e consentendo lo svolgimento di progetti di ricerca e di sviluppo concernenti i relativi sistemi informativi, gestionali e organizzativi;

b) progettazione e realizzazione delle strutture e delle attività necessarie alla gestione interregionale del servizio NUE 112 nonché alla gestione delle esigenze e delle problematiche di rilievo nazionale;

c) aggiornamento periodico del «Disciplinare Tecnico Operativo Standard per la realizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Risposta e per la funzionalità del Servizio 112 NUE» e dell’allegato 1 «Lista Eventi NUE 112», approvato il 17 luglio 2018, armonizzando i contenuti alle necessità storiche o sopravvenute dei diversi territori regionali.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Fondo unico a sostegno dell’operatività del numero unico europeo 112, di cui all’articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2023, di 30 milioni di euro per l’anno 2024 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
4. Le centrali uniche di risposta del servizio NUE 112 operative a livello regionale ovvero le sale operative integrate a livello regionale gestiscono tutte le chiamate di emergenza, identificando in tempo reale il numero telefonico e la localizzazione del chiamante e dell’evento. I dati raccolti, inseriti in una scheda di contatto in formato elettronico e integrati con le informazioni sulla tipologia di soccorso necessario, sono trasferiti alla sala operativa di secondo livello cui compete l’intervento. Qualora la richiesta dell’utente non sia classificabile come emergenza-urgenza, la centrale unica di risposta NUE 112 svolge una funzione di filtro e, quando necessario, mette in contatto l’utente con il numero europeo armonizzato (NEA) per l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti «116117», di seguito denominato «NEA 116117».
5. Al fine di consentire una corretta e tempestiva gestione della domanda assistenziale a bassa priorità e di ridurre l’accesso inappropriato al sistema preospedaliero di emergenza-urgenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il NEA 116117 costituisce livello essenziale di assistenza quale numero unico nazionale per l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità o priorità di cura. Il NEA 116117 è attivo in tutto il territorio nazionale, con centrali operative di livello regionale, secondo le modalità definite nell’accordo approvato il 24 novembre 2016 con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo unico a sostegno dell’operatività del numero europeo armonizzato 116117, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 5 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Le centrali di soccorso NEA 116117 operano in integrazione con i servizi territoriali di assistenza primaria secondo princìpi di appropriatezza e forniscono all’utente le informazioni necessarie sull’accesso ai servizi territoriali oppure alla centrale di telemedicina. In caso di necessità la centrale NEA 116117 può mettere in contatto il cittadino con personale medico del ruolo unico di assistenza primaria che può avvalersi di video-visita e prescrizioni dematerializzate e, quando indicato, può attivare una visita ambulatoriale o domiciliare nell’ambito dei servizi presenti nel territorio.


Art. 7.
(Personale con qualifica di soccorritore EMS e di soccorritore autista EMS)

  1. Sono istituite le qualifiche di soccorritore e di soccorritore autista dell’emergenza sanitaria denominate, rispettivamente, «soccorritore EMS» e «soccorritore autista EMS», nell’ambito del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria.
2. Il soccorritore EMS è l’operatore che, in possesso dell’attestato di qualifica conseguito a seguito di specifico percorso di formazione, svolge attività preordinate al soccorso nell’ambito dell’emergenza-urgenza di carattere sanitario afferenti all’area del soccorso alla persona, alle attività di trasporto sanitario urgente e di soccorso, nonché di collaborazione con le équipe di soccorso nelle diverse fasi dell’intervento nel sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, in funzione dei contenuti previsti dai percorsi formativi.
3. Il soccorritore autista EMS è l’operatore abilitato alla guida dei mezzi di soccorso al quale è affidata la conduzione dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario urgente del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo e sono stabiliti i percorsi formativi nonché i requisiti necessari per il conseguimento delle qualifiche di soccorritore EMS e di soccorritore autista EMS.
5. Presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito il registro regionale dei soccorritori EMS e dei soccorritori autisti EMS.


Art. 8.
(Personale con qualifica di tecnico della centrale di soccorso)

  1. È istituita la qualifica di tecnico della centrale di soccorso per lo svolgimento di attività nei seguenti ambiti:

a) centrali di soccorso NEA 116117;

b) sale operative del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria;

c) centrali uniche di risposta NUE 112.

2. Il tecnico della centrale di soccorso è l’operatore che, in possesso dell’attestato di qualifica, svolge le attività tecniche negli ambiti di cui al comma 1.
3. Il tecnico della centrale di soccorso operante presso le centrali uniche di risposta NUE 112 assicura la risposta e la gestione delle chiamate ricevute dalle medesime centrali sulle numerazioni d’emergenza nazionale e su altre numerazioni afferenti alle centrali uniche di risposta in base ad intese locali o nazionali, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare tecnico-operativo per il funzionamento dei cosiddetti «call center laici NUE 112» e dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°; agosto 2003, n. 259.
4. Il tecnico della centrale di soccorso operante presso le sale operative del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, supervisionato dall’infermiere della sala operativa medesima, garantisce l’esecuzione delle attività tecniche e logistiche concernenti, in particolare, la gestione della risposta telefonica all’utente e l’individuazione e attivazione delle risorse più idonee per le attività di soccorso preospedaliero. Il tecnico di cui al presente comma, nello svolgimento delle proprie funzioni, utilizza gli strumenti e i protocolli definiti dalla direzione organizzativa di riferimento.
5. I percorsi formativi e la conseguente abilitazione sono finalizzati all’esercizio delle funzioni in ciascuno degli ambiti di cui al comma 1 secondo un criterio di progressività e nel seguente ordine:

a) centrali di soccorso NEA 116117;

b) centrali uniche di risposta NUE 112;

c) sale operative del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria.

6. La qualifica di tecnico della centrale di soccorso operante nelle sale operative del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria è, in modo reciproco, valorizzata nel percorso formativo per il conseguimento della qualifica di soccorritore EMS e di soccorritore autista EMS.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo e sono stabiliti i percorsi formativi nonché i requisiti necessari per il conseguimento della qualifica di tecnico della centrale di soccorso.


Art. 9.
(Disciplina dell’attività di emergenza-urgenza ospedaliera)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso la stipulazione di contratti con i soggetti erogatori di servizi sanitari pubblici e privati accreditati, in misura proporzionata alle risorse a loro assegnate, e secondo il principio di competenza territoriale, disciplinano l’erogazione dell’attività di emergenza-urgenza ospedaliera in conformità alle disposizioni della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante forme di coordinamento a livello nazionale, in caso di emergenze nel territorio regionale e nazionale, gestiscono in forma unitaria le risorse umane, ivi comprese quelle operanti in strutture ospedaliere private sedi di università e IRCCS, in sinergia con altri sistemi regionali e con le istituzioni nazionali preposte e sono tenute a rendere disponibili posti letto nonché risorse strumentali e tecnologiche rispondenti alle urgenze e alle necessità terapeutiche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure di raccordo per l’immediato e sicuro trasporto dei pazienti critici a bordo di ogni tipo di vettore, ivi compreso l’elicottero sanitario, nonché il trasporto su ala fissa ordinariamente utilizzato per le attività di prelievo e trasporto di organi e tessuti e di équipe.
3. Nel corso di maxi-emergenze non affrontabili con le soluzioni organizzative definite dai piani di sovraffollamento, le unità mobili dotate delle adeguate tecnologie d’informazione e di comunicazione possono condurre attività di triage preospedaliero attraverso il costante riferimento specialistico con le sale operative di emergenza-urgenza sanitaria, al fine di ridurre l’utilizzo inappropriato dei servizi di pronto soccorso e di facilitare l’accesso ai servizi sanitari territoriali.


Art. 10.
(Organizzazione del sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria)

  1. I pronto soccorso inseriti nella rete ospedaliera regionale afferiscono alle strutture complesse di medicina di emergenza e urgenza, di seguito denominate «strutture complesse di MEU».
2. Le strutture complesse di MEU sono parte del sistema nazionale di emergenza-urgenza e operano in piena integrazione con il sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, condividendo il personale nonché i percorsi formativi e di cura, con particolare riferimento alle patologie tempo dipendenti.
3. Le strutture complesse di MEU presenti negli ospedali sedi di DEA di secondo livello gestiscono, nell’ambito del medesimo dipartimento, posti letto di medicina d’urgenza e di terapia semintensiva, di pronto soccorso e di osservazione breve intensiva.
4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottati gli standard di organico, organizzativi e tecnologici delle strutture complesse di MEU.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, con riferimento ai medici con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato, il personale medico operante nelle strutture complesse di MEU è individuato tra le seguenti professionalità:

a) personale medico in possesso della specializzazione in MEU;

b) personale medico non in possesso della specializzazione in MEU ma stabilmente assegnato da oltre cinque anni continuativi alle unità operative di pronto soccorso dei DEA;

c) medici specializzandi in MEU.

6. Il personale infermieristico che opera nelle strutture complesse di MEU deve essere in possesso di competenze avanzate in emergenza e urgenza e di specifiche competenze nello svolgimento della funzione di triage, sui percorsi a gestione infermieristica (see&treat) e sui percorsi di presa in carico precoce, così come l’attivazione di percorsi fast-track come risposta a urgenze minori (codici 4 e 5), in applicazione delle «Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero» del Ministero della salute, approvate il 1° agosto 2019, con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e nel rispetto delle evidenze scientifiche disponibili.
7. Nell’ambito delle reti di cura hub & spoke il personale medico e infermieristico delle strutture complesse di MEU può essere coinvolto in processi di diversificazione del setting operativo al fine di migliorare la qualità della presa in carico del paziente e di garantire la sua corretta assegnazione all’interno delle reti hub & spoke; sulla base di specifici accordi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la condivisione di detto personale all’interno di specifici ambiti territoriali interaziendali o unità funzionali di reti per patologie tempo dipendenti.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si dotano di specifici sistemi informativi per consentire lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e favorire la rapida identificazione delle criticità nel flusso dei pazienti, le azioni correttive e l’individuazione dei parametri di riferimento tra le diverse strutture, promuovendo la condivisione delle soluzioni più virtuose.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si dotano di idonei sistemi di telemedicina che consentano di ridurre i ricoveri inappropriati di soggetti fragili attraverso la gestione condivisa con i servizi di medicina territoriale di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali domiciliari, il monitoraggio dei parametri clinici e l’attivazione precoce dei programmi di cure palliative e di assistenza domiciliare integrata.


Art. 11.
(Personale del sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria)

  1. Nel sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria opera personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico e tecnico, in possesso dei requisiti formativi e professionali definiti ai sensi del presente articolo nonché di formazione specifica nell’attività di emergenza-urgenza ospedaliera.
2. Il personale medico di cui al presente articolo è individuato tra le seguenti professionalità:

a) personale medico in possesso della specializzazione in MEU;

b) personale medico non in possesso della specializzazione in MEU ma stabilmente ed esclusivamente assegnato da oltre cinque anni continuativi alle unità operative di pronto soccorso dei DEA;

c) in via transitoria e per un periodo limitato di tempo, al fine di sopperire alle gravi carenze del sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, personale medico neo-assunto a tempo indeterminato con specializzazioni equipollenti o affini alla MEU, assegnando tale personale medico alle aree di pronto soccorso a non alta intensità di cura;

d) qualora non sia possibile dotarsi del personale di cui alle lettere a)b) e c) e nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, personale medico in possesso di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale prevista dal vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, assegnando tale personale medico alle aree di pronto soccorso a bassa intensità e complessità;

e) specializzandi in MEU con contratti a tempo determinato, per la durata e le ore previste dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, o libero professionale in sovrannumero alle ore previste dal contratto di formazione, ai sensi del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e in base ai livelli di competenze certificati dalle scuole di specializzazione in MEU delle università di appartenenza e all’interno della specifica rete formativa delle università stesse.

3. Nelle more dell’istituzione di un corso di laurea magistrale dedicato, il personale infermieristico che opera nei sistemi ospedalieri di emergenza-urgenza sanitaria deve essere in possesso di una formazione specifica per l’attività di emergenza-urgenza acquisita mediante percorsi universitari post laurea o un percorso formativo regionale certificato.
4. Il personale infermieristico, se previsto dall’organizzazione, svolge la sua attività sia nel sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria sia nel sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria al fine di mantenere le competenze necessarie allo svolgimento del servizio.
5. Il personale infermieristico che opera nelle unità operative di pronto soccorso, in possesso di competenze avanzate e ove previsto dall’organizzazione, può:

a) al fine di migliorare il processo di pronto soccorso, ridurre i tempi di attesa e anticipare l’inizio del percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale, avviare percorsi dedicati, sulla base della valutazione di triage e di specifici algoritmi redatti dai responsabili clinici e assistenziali della struttura, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco previsto dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, sulla base delle linee guida e delle evidenze scientifiche più recenti;

b) per i casi a bassa complessità assistenziale, avviare percorsi a gestione infermieristica (see&treaf) e percorsi fast-track come risposta a urgenze assistenziali minori predefinite. L’attività si basa su algoritmi di trattamento medico-infermieristici definiti dai responsabili clinici e assistenziali con il supporto delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco di cui al citato decreto del Ministero della salute 2 agosto 2017, sulla base delle linee guida e delle evidenze scientifiche più recenti.

Art. 12.
(Formazione continua)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le rispettive esigenze formative e di aggiornamento specifiche per ciascun profilo professionale del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria e ne danno comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell’università e della ricerca ai fini della programmazione delle iniziative per la formazione professionale continua, in conformità agli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono individuati i criteri minimi per la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario e tecnico del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria e del sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, al fine di garantire l’uniformità dei percorsi formativi anche mediante piattaforme di corsi on line aperti nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, ferma restando la facoltà delle medesime regioni e province autonome di prevedere iniziative specifiche adeguate e funzionali alle realtà locali, nel rispetto dei criteri minimi individuati.
3. Alla predisposizione dei percorsi formativi di cui al comma 2 del presente articolo partecipano le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco previsto dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017.