Gli operatori sanitari devono vaccinarsi per impedire il diffondersi del contagio da SARS-Covid-2. Anche i volontari fanno parte di questa categoria? Andiamo più a fondo nel decreto 44.

Nel decreto legge 44 del primo aprile si parla della vaccinazione per le professioni sanitarie. Ricade anche il privato o il volontario che fanno opera in ambito extra-ospedaliero?

L’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie è legge dal primo aprile, grazie al decreto approvato dal Governo Draghi. Nel DL44 è sancito l’obbligo di vaccinazione per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali. 

Insomma, il vaccino contro il Covid-19 è un requisito obbligatorio per svolgere la professione sanitaria, e lo possono evitare solo le persone con accertati pericoli per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. 

Ma fra le professioni sanitarie ricade anche il soccorso extra-ospdeliero, nel quale ci sono due profili attivi che non sono afferenti alle “professioni sanitarie”. Parliamo dell’autista-soccorritore e del volontario soccorritore. Se il primo è un profilo tecnico, ma fa parte del professionismo in sanità,  il secondo è un profilo con formazione sanitaria di base, ma presta la propria opera in forma volontaristica. 

E’ necessario specificare subito che il legislatore ha voluto imporre un obbligo forte e preciso: chi rifiuta il vaccino lo deve comunicare al datore di lavoro, all’ordine professionale di appartenenza, e ha la diretta conseguenza di una sospensione dallo svolgimento delle mansioni nelle quali è impiegato. Il professionista sanitario (medico, infermiere, OSS, farmacista) deve interrompere qualsiasi contatto interpersonale che comporti in qualsiasi forma il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2”. E il dovere di far rispettare tale obblio ricade sul datore di lavoro.

Per far rispettare tale decreto vengono incluse tutte le persone facenti parte della catena della cura e dell’assistenza sanitaria. Come primo punto d’appoggio per sapere chi deve vaccinarsi, il Governo ha coinvolto gli ordini professionali. Medici, infermieri, OSS, veterinari, farmacisti, tecnici di radiologia, psicologi, ma anche fisioterapisti, assistenti alla poltrona e amministrativi. 

C’è chi si è ribellato all’obbligo, come il sindacato Migep degli OSS. Ma il governo ha utilizzato come base per imporre la vaccinare il tema della sicurezza sul lavoro. Ad oggi infatti, l’articolo 42 del DL 17 marzo 2020 n.18 convertito in legge il 24 aprile 2020 n. 27 equipara l’infezione da COVID-19 ad u infortunio sul lavoro. Per questo motivo entra in campo il DLgs 81/08 che nei concetti di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione e protezione può inserire anche la vaccinazione. 

Già nel 2017 la vaccinazione anti-influenzale era stata resa obbligatoria da Liguria e Toscana per gli operatori sanitari in ambulanza. Ancora di più, quindi la vaccinazione anti-covid19 può essere ritenuta una forma di prevenzione e protezione che il datore di lavoro può pretendere nell’ambito di lavoro di comunità, al fine di tutelare l’incolumità del lavoratore esposto al rischio biologico di contatto con il virus. 

Ma se prima di quest’ultimo decreto il datore di lavoro non poteva sapere se il dipendente si fosse effettivamente vaccinato o meno, ora è diverso: il dato sanitario sensibile è diventato fondamentale per ottenere l’abilitazione al lavoro in una determinata zona di servizio, o di soccorso. Verranno quindi verificate con visite mediche preventive l’assenza delle controindicazioni alla vaccinazione per il lavoratore, che avrà quindi un tassello in più da soddisfare per svolgere una mansione specifica. 

Ma, come detto più volte, tutto questo riguarda il datore di lavoro. E il volontario non è un dipendente. Però c’è da segnalare che – ai sensi del Dlgs 81/08 il volontario è equiparato al lavoratore dipendente, per quanto concerne la sicurezza. E allora ecco un tassello in più su cui alcune associazioni stanno facendo leva per garantire la vaccinazione ai propri soccorritori. Viene in soccorso ai sostenitori della vaccinazione proprio chi si occupa di sicurezza sul lavoro. Alcune associazioni infatti hanno comunicato ai volontari che per tutti i servizi di assistenza sanitaria (trasporti ordinari, emergenza e automedica) il personale può prendervi parte solo se in regola con la vaccinazione per il SARS-COV-2.

“I Volontari non vaccinati potranno pertanto partecipare soltanto ad attività diverse da queste. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Direttore Sanitario, dopo valutazione. In ogni caso non sarà comunque consentito prendere parte ai servizi serali”.

Se la associazione ha organizzato turni di vaccinazione di massa (e in Emilia-Romagna questo è già avvenuto) si trova già un elenco di potenziali vaccinati che dovranno consegnare copia del certificato vaccinale al direttore sanitario dell’associazione. Se invece l’associazione non ha fatto vaccinare i propri volontari, potrà richiedere agli stessi di mettersi in lista per sostenere i turni. Ovviamente tutte le associazioni che stanno procedendo a questo surplus di protezione, hanno anche indicato molte prescrizioni fondamentali come:

–        Utilizzo obbligatorio della mascherina chirurgica

–        Lavaggio frequente delle mani

–        Corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali sui servizi in relazione al tipo di rischio

–        Divieto di assembramenti per qualsiasi tipo di attività (conviviali, formazione, ecc…)

–        Distanziamento dei posti letto per i turni notturni, compatibilmente con gli spazi disponibili

L’importanza della protezione rimane fondamentale, con mascherina, tuta e guanti in caso di servizio Covid-19

baricentro ambulanza

Inoltre è sempre fondamentale lo screening sul personale, attraverso i tamponi.

Cosa ne pensi del vaccino obbligatorio per essere soccorritore?

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