Autista Soccorritore: una figura laica con funzioni sanitarie. Un paradosso giuridico

L’autista-soccorritore, figura sempre più centrale nel sistema dell’emergenza-urgenza in Italia, si trova oggi in una posizione normativa paradossale. Pur svolgendo compiti che ricadono pienamente nell’ambito sociosanitario, tale professione non è espressamente regolamentata da una norma giuridica nazionale specifica. A differenza dei paesi anglosassoni, dove ruoli come quello del paramedico sono definiti e normati in maniera puntuale, il nostro ordinamento continua a considerare l’autista-soccorritore un “laico”, ossia un soggetto non appartenente alle professioni sanitarie regolamentate.

Si sottolinea che, pur non essendo un professionista sanitario, è formato per fornire i primi soccorsi e guidare l’ambulanza in situazioni di emergenza-urgenza. In sostanza, è un cittadino comune che ha seguito un corso di formazione per soccorritore e possiede la patente per guidare l’ambulanza (o ha comunque svolto corsi specifici per competenze di guida sicura in situazioni d’emergenza-urgenza).

Si tratta comunque di una lacuna normativa che non ne riduce, però, la responsabilità operativa. Al contrario, le funzioni svolte – come la gestione delle vie aeree, la stabilizzazione del paziente, il trasporto in sicurezza verso le strutture sanitarie – impongono l’applicazione di standard professionali ed etici assimilabili a quelli richiesti al personale sanitario. Di qui la necessità, per chi opera in questo ambito, di dotarsi di coperture assicurative assimilabili a quelle tipiche del settore medico-legale, come quelle previste nel mondo cosiddetto “Medmal” (Medical Malpractice).

Si parla di Medmal (malpractice medica, o malasanità), quando si verifica che un professionista sanitario o una struttura sanitaria non rispetta gli standard di cura previsti, causando danni al paziente. Questo può includere negligenza, imperizia o imprudenza nell’erogazione dei servizi sanitari. Per poter parlare di malpractice, è necessario che ci sia una condotta negligente da parte del professionista, che questa abbia causato un danno al paziente e che il danno subito sia rilevante e abbia conseguenze negative per il paziente.

Si pensa quindi che l’autista soccorritore per quanto volenteroso anche se non commette atti dannosi per il paziente non sia adeguatamente formato (non ha ad esempio una laurea, un corso di formazione professionale avanzata, o comunque riconosciuto non come volontario) e sia quindi un esemplare caso di malasanità.

La copertura assicurativa: verso un modello su misura

Nel contesto della Responsabilità Civile Generale (RCG), le polizze assicurative per gli autisti-soccorritori stanno evolvendo per includere una serie di precisazioni e condizioni specifiche, riconducibili alla natura mista – tecnica e sanitaria – della loro attività.

Definizione di attività assicurata

Viene definito soccorritore il soggetto formato professionalmente per effettuare interventi di primo soccorso in emergenza, incluso il trasporto sanitario. Le sue mansioni possono spaziare dalla rianimazione cardio-polmonare (CPR) alla gestione di emergenze sul territorio, fino alla collaborazione con forze dell’ordine e operatori sanitari. Il rispetto delle normative, dei protocolli e degli standard deontologici è condizione essenziale per la validità della copertura.

I rischi assicurati: tra volontariato e responsabilità patrimoniali

La copertura assicurativa per autisti soccorritori può essere fondamentale per proteggerli da eventuali responsabilità civili e penali derivanti dalla loro attività. Esistono polizze specifiche che coprono il rischio di colpa grave, infortuni, responsabilità civile verso terzi e tutela legale. Nel dettaglio, la polizza copre anche situazioni connesse ad attività di volontariato, uso di strumentazione medicale, perdite patrimoniali per responsabilità verso terzi (compresi pazienti) e danni documentali. Viene altresì prevista una copertura per azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione, in caso di danni arrecati nell’ambito dell’attività.

Tra le condizioni aggiuntive, si segnala: copertura per danni a cose in custodia, seppur con esclusioni rilevanti (incendi, furti, guasti meccanici) ed esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di mezzi registrati, come le ambulanze, che restano soggetti ad RC Auto obbligatoria.

Esclusioni di copertura e limiti operativi

Come per tutte le RC professionali, sono escluse:

  • attività contrarie alla legge o all’ordine pubblico;
  • danni da responsabilità assunte volontariamente senza obbligo giuridico;
  • danni da circolazione di veicoli, navigazione o aeromobili;
  • rimborsi per competenze professionali;
  • attività svolte in contesti di guerra o insurrezione.

Un’importante deroga riguarda l’inclusione dei danni collegati a SARS-CoV-2, con un limite di copertura specifico di 500.000 euro, segno dell’evoluzione normativa in risposta all’esperienza pandemica.

Condizioni di validità: titoli e conformità normativa

La validità della garanzia assicurativa è subordinata a due requisiti fondamentali:

  1. Il possesso e il mantenimento delle abilitazioni professionali richieste dalla legge, comprese eventuali iscrizioni ad albi (se obbligatorie).
  2. Lo svolgimento dell’attività nei limiti della normativa vigente e del codice deontologico, laddove previsto.

Inoltre, la polizza mantiene la propria efficacia anche per attività svolte all’estero, a condizione che la prestazione sia fiscalmente riconducibile in Italia.

Conclusione: verso il riconoscimento normativo

In attesa di una normativa organica che riconosca giuridicamente la figura dell’autista-soccorritore, l’evoluzione delle coperture assicurative sta supplendo – almeno parzialmente – a questo vuoto. L’adozione di schemi assicurativi ispirati al mondo “Medmal” rappresenta un passaggio cruciale per tutelare non solo l’operatore, ma anche il cittadino assistito.

Tuttavia, senza una piena definizione giuridica del ruolo, persiste un’incertezza che può compromettere sia la tutela del professionista sia la qualità complessiva del servizio. Il prossimo passo non può che essere legislativo.

________________________

Hai bisogno di consulenza o soluzioni legate a questo specifico argomento? Rivolgiti al nostro partner Wide Group Srl. Clicca qui!